Del Consenso disinformato

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Del Consenso disinformato

Aprile 27, 2023 Approfondimenti Blog News 0

Non tutti sanno che il tema del consenso informato ai trattamenti sanitari, quello declinato normativamente in Italia dalla L. 219/2017, risalga alla notte dei tempi.

I fondamenti dell’assenso espresso ed esplicito sono molto antichi, atteso che già circa 4.000 anni a.c. i medici sumerici stipulavano contratti con i loro pazienti ricevendo denaro o gravi pene a seconda dell’esito del loro operato. Circa 2000 anni dopo, nel codice di Hammurabi, uno dei primi re di Babilonia, venivano stabilite delle leggi precise che regolavano il rapporto medico-paziente. Nell’antico Egitto le pene applicate ai medici in caso di errore erano molto gravi (così … per dire!) mentre nel mondo greco la figura più importante che deve essere ricordata è quella di Ippocrate di Cos (460-355 a.c.), padre del moderno codice deontologico medico.

Cosa è accaduto quindi nell’arco dei secoli e come siamo giunti al sostanziale e pressocchè quasi totale annullamento dei principi dell’habeas corpus, alla luce del DL 44/21, che ha imposto un obbligo ad un trattamento sanitario, per giunta sperimentale e quindi necessitante di un booster (per usare un termine tecnico caro agli scientisti e fideisti vax) ulteriore di assenso all’adozione del trattamento?

Cari, çà va sans dire, tutto ci riporta al termine “salus populi suprema lex esto” -brocardo ciceroniano, che in verità evidenziava la primazia del bene del popolo, rispetto al diritto del singolo- ed alla “medicina” del periodo nazi fascista, genitrice dei moderni schemi scientisti confezionati e propugnati dai c.d. sperimentatori 2.20: case farmaceutiche e sedicenti virologi da marciapiede mediatico, che l’etica medica non sanno neppure dove stia di casa.

I nipotini di Mengele in questi tre anni hanno dato il meglio di sè, dapprima realizzando un prodotto farmaceutico innovativo, mai sperimentato prima di allora ed in così larga scala (Gen. Figliuolo dixit), non hanno informato alcuno delle potenziali conseguenze nefaste, limitandosi ad un prosaico “ non si conoscono gli effetti nel medio e lungo termine” e si sono pilatescamente manlevati da qualsivoglia responsabilità, facendo sottoscrivere ad ogni Nazione europea ed in primis all’Italia una granitica clausola di salvaguardia del proprio asset.

A questi il personaggio cinematografico conosciuto come il Marchese del Grillo, recitato magistralmente da un magnifico Alberto Sordi, con la sua geniale autoironia, farebbe un baffo: “perchè io sò io e voi non siete un ca….”.

Eppure, esisterebbe addirittura un regolamento UE, il n. 536/2014, entrato in vigore in Italia il 31.01.2022, deputato a regolare le condizioni ed i presupposti del consenso, nel caso di sperimentazione e non vi è dubbio alcuno che il farmaco (anzi il pro farmaco) definito “vaccino anti covid” sia sperimentale, tant’è che persino i “Dottor Jakyll e Mr Hyde” dell’Aifa avevano ammesso la natura sperimentale del prodotto ad mRna ed a vettore virale, quale pure erano Astrazeneca e Johson.

Il regolamento n. 536/2014 chiarisce all’art 3 che : “ una sperimentazione clinica può essere condotta esclusivamente se: a) i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti sono tutelati e prevalgono su tutti gli altri interessi…”e “ Disposizioni Generali: 1….a) i benefici previsti, per i soggetti o la salute pubblica, giustificano i rischi e gli inconvenienti….” ed “…h) i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica”.

In sostanza, ciò che il regolamento intende evitare è proprio la verificazione del brocardo latino: “coactus tamen voluit”, che per contro si attaglia in pieno alle categorie obbligate alla vaccinazione fino al 1 novembre del 2022 ed a quella fetta di popolazione che obtorto collo, si era vista in ogni caso costretta all’inoculazione per evitare di dover spendere l’intero stipendio in test molecolari, ai fini di ottenere il green pass.

Per contro ed a dispetto di ogni basilare principio scientifico oltre che etico, il DL 44/21 -entrato in vigore, guarda il caso, in data precedente al regolamento di attuazione 2022/20 del 1 gennaio 2022-   era andato ad elidere il fondamento del principio dell’habeas corpus, che non è altro che l’esplicazione del principio di libertà e autodeterminazione in ogni campo, in special modo quello sanitario.

Piccolo problema: il DL 44/21 esiste ancora, non è stato nè abrogato, nè tampoco revocato, ma semplicemente viene “tenuto in caldo” per tempi che alla scienza(h) targata virostar mainstream parrà matura per un suo ripristino, con buona pace del nostro beneamato consenso…. disinformato.

Ad maiora

VP