MANUALE DELLA COMPRENSIONE FACILE FACILE

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MANUALE DELLA COMPRENSIONE FACILE FACILE

Maggio 5, 2022 Blog 0

LESSON NUMBER 1:
Qual è la ratio dell’obbligo vaccinale? “Tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov2” -ripeto: per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov2- (fonte normativa art. 4 comma 1 DL 44/2021)
LESSON NUMBER 2:
A cosa serve Comirnaty – A cosa serve Spikevax: “Comirnaty (e vale anche per Spikevax) è un vaccino utilizzato per la prevenzione di Covid-19, malattia causata dal virus Sars-Cov2”.(fonte: Schede tecniche vaccini Comirnaty (di BionTech/Pfizer) e Spikevax (di Moderna) del 7 aprile 2022 allegate alla circolare 21209 dell’8 aprile 2022 del Ministero della Salute)
LESSON NUMBER 3:

Incrociamo il dato fondamentale della lesson nember 1, ossia la ratio dell’obbligo vaccinale,  “Tutelare la salute pubblica attraverso la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov2” voluta dal governo/legislatore e colleghiamolo alla lesson number 2 ovvero a quanto le case produttrici dei maggiori elisir dichiarano: “vaccino utilizzato per la prevenzione di Covid-19, malattia causata dal virus Sars-Cov2”.Cosa salta all’occhio? Che la ratio dell’obbligo vaccinale non trova soddisfazione nelle caratteristiche del prodotto imposto: il governo/ legislatore vuol prevenire l’infezione le case produttrici dichiarano che previene la malattia non l’infezione. Chiaro vero? Non ci sono dubbi? 
LESSON NUMBER 4:

Durata della protezione e limitazioni dell’efficacia del vaccino:”La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla” ripeto: la durata della protezione non è nota- ripeto: sono tuttora in corso studi volti ad accertarla.(fonte schede tecniche del vaccino ut supra).
LESSON NUMBER 5:”

Alla luce delle attuali evidenze (…) sarà possibile la somministrazione della dose di richiamo (booster) dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dal completamento del ciclo vaccinale primario”(fonte circolare 59207 del 24/12/2021 del Ministero della Salute).
Gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado e quelli dell’istruzione professionale, con due casi positivi in classe hanno potuto frequentare in presenza solo se dimostravano di avere concluso il ciclo vaccinale  primario o di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere effettuato la dose di richiamo. Per gli altri soggetti non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini summenzionati, si è applicata la  didattica  digitale  integrata (DDI)  per  la durata di dieci giorni (fonte art. 4 comma 1 lettera c) punto 2) DL 1/2022)
LESSON NUMBER 6:

Perché le case produttrici dei vaccini dichiarano che la durata della protezione offerta dal vaccino non è nota e che sono tuttora in corso studi clinici volti a stabilirla e invece il Ministero della Salute e il governo/legislatore stabiliscono termini di efficacia (120 gg) entro i quali effettuare le dosi di richiamo (90 gg post guarigione) e impediscono persino l’accesso alla didattica in presenza (e sospendono dal lavoro il personale obbligato) se detti termini non sono rispettati? È il Ministero della Salute che non ha trasmesso questi studi alle case produttrici o sono le case produttrici che non li ritengono validi? Sta di fatto che non li recepiscono. Qualcosa non quadra.
LESSON NUMBER 7:

COSA NON VI È CHIARO? QUANDO CI SVEGLIAMO?
Manola Bozzelli