Green Pass LAVORO
L’ASSOCIAZIONE ARBITRIUM VI INVITA A SOLLEVARE UN’AZIONE DI MASSA IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO.VOGLIONO INDURRE AL VACCINO CON UN OBBLIGO SURRETTIZIO CHIAMATO GREEN PASS CHE SIGNIFICA “PRENDERCI PER SFINIMENTO”.SE IL LORO VERO SCOPO FOSSE PRESERVARE LA SALUTE PUBBLICA AGIREBBERO IN MODO DIVERSO.LA GENTE PENSA (E LORO LO SANNO BENE) CHE VACCINARSI È LA SOLA VIA PER NON SUBIRE IL PESO DI TAMPONI COSTANTI.E ALLORA?SE ANCHE I VACCINATI FOSSERO COSTRETTI A FARE I TAMPONI IL GIOCHINO SI INCEPPEREBBE E NON SOLO NESSUNO SI VACCINEREBBE PER SFINIMENTO MA ANCHE I VACCINATI INSORGEREBBERO.ALLORA OCCHI BENE APERTI, RESISTENZA E AZIONE CONCRETA CHE OGNI LAVORATORE PUÒ FARE SUL PROPRIO POSTO DI LAVORO A COSTO ZERO.
PREMETTIAMO CHE SIAMO CONTRO L’USO DEI TAMPONI, CHE QUESTI NON SONO TEST DIAGNOSTICI MA AL NETTO DI CHI AVRÀ LA POSSIBILITA’ DI SUBIRE UNA SOSPENSIONE(PERCHÈ PUO’ PERMETTERSELO ECONOMICAMENTE) CI SARÀ LA MASSA CHE HA BISOGNO DI LAVORARE.ALLORA CERCHIAMO DI PIEGARE IL SISTEMA GP.RICORDIAMO ANCHE DI USARE TAMPONI SALIVARI, MENO INVASIVI DEGLI ALTRI, PERCHÈ NON VIETATI.SERVIRÀ UN MEDICO CHE NE CERTIFICHI L’ESITO E RICORDIAMO DI PRETENDERE DI ENTRARE SUL LUOGO DI LAVORO ESIBENDO IL CERTIFICATO CON ESITO NEGATIVO ANCHE SENZA QR-CODE,È UN NOSTRO DIRITTO PER UN ESSENZIALE “FAVOR PRESTATORIS”NON SCARICHIAMO ALCUNA APP PER L’USO DEL GP.
A TUTTI I LAVORATORI:
sui propri luoghi di lavoro bisognerà fare richiesta scritta inviata al datore di lavoro e all’ RLS chiedendo espressamente, sulla base delle notorie risultanze scientifiche che ammettono che i vaccini anti covid-19 servono solo per lenire gli effetti della malattia covid-19, appunto, ma non a prevenire l’infezione SarsCov2 né ad evitare la propagazione del contagio a terzi, di applicare il principio di maggior cautela per la sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto di consentire l’accesso SOLO ai possessori di esito negativo di tampone -(senza qr-code), proprio esito negativo tout courtCiò con ossequio all’art. 2087 c.c. e al d.lgs 81/2008.Il SarsCov2 è d’altronde considerato agente biologico dall’INAIL, e pertanto rientra nella previsione del titolo X del d.lgs 81/2008 che espone il datore di lavoro a particolari obblighi (art. 271 e ss)e determinate sanzioni (art. 279 e ss).In assenza di tali disposizioni si rendono edotti i destinatari che, in caso di focolai sui luoghi di lavoro da cui scaturisca malattia o quarantena, essi saranno considerati responsabilidiretti delle conseguenze subite dai lavoratori.In ossequio alle misure generali di tutela, ai sensi dell’art. 15 d.lgs 81/2008″Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro” non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”pertanto dovranno intendersi a esclusivo carico del datore di lavoro.
Chiedere ricevuta di protocollazione all’atto dell’invio.