I BENEFICI NON SUPERANO I RISCHI !

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I BENEFICI NON SUPERANO I RISCHI !

Settembre 17, 2022 Approfondimenti Blog News 0

Le delibere emesse dalla Commissione Europea in data 21.12.2020 e successivamente in data

06.01.2021 avevano autorizzato (non approvato) in via condizionata l’immissione sul mercato dei

c.d. vaccini a mRna anti covid-19: il Comirnaty/Pfizer e lo Spikevax/Moderna.

Non mi attarderò a specificare, al momento, su quali categorie della popolazione italiana furono

imposti gli inoculi, nei mesi successivi a quelle determine, nè sulle età anagrafiche dei cd.

vaccinabili, cui venne consigliato od imposto gradualmente e nel tempo il prodotto c.d. vaccino.

Giova, invero, in questa sede, porre l’accento sulle condizioni imposte dalla Commissione

Europea, ai fini della immissione in commercio del prodotto c.d. “vaccinale”: le delibere infatti

richiamano il Regolamento n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio omonimo,

emesso il 31.03.2004 e modificato -guarda caso- a fine anno 2018, con il regolamento UE n.

2019/5.

In particolare, la delibera del 21.12.2021 al punto 3. così recita: “ L’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale “Comirnaty” – Vaccino a mRna contro COVID-19 (modificato a livello dei

nucleosidi) dovrebbe pertanto essere rilasciata subordinatamente a determinate condizioni, in conformità

all’articolo 14bis del regolamento (CE) n. 726/2004 e al regolamento (CE) n. 507/2006…”.

Rammentiamo, per inciso, che a livello europeo il prodotto è volto a prevenire la malattia e non

l’infezione, come erroneamente propugnato dal nostro governo, che con i DD.LL. n- 44/21 e n.

52/21 e ss.mm.ii. ha imposto il farmaco, al fine di evitare la diffusione del virus.

Affinando ulteriormente la disamina della tematica de qua -e per chiarezza del lettore,- l’articolo

14-bis espressamente citato dalla delibera europea si riferisce:

1) in primis, ai “pazienti”, ovvero a tutti coloro che necessitano di cure mediche, per l’appunto e

non all’intera platea nazionale, composta dai 60 milione di italiani;

2) il prodotto, giacchè non integralmente sperimentato in ogni sua fase (la norma si riferisce ad

una tempistica, che precede la presentazione di dati clinici dettagliati) coinvolge esigenze mediche

insoddisfatte di detti pazienti, colpiti anche potenzialmente (cfr. il lemme “prevenire” al punto 1.

dell’art. 14-bis) da malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali, per le quali: “…2….. non

esiste un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o trattamento autorizzato nell’Unione o, … apporterà

un sostanziale vantaggio terapeutico a quanti ne sono affetti…”;

3) ed ora veniamo al punto nodale della tematica: la norma sempre al punto 1. disciplina i

presupposti dell’autorizzazione in oggetto: “… a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità

immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari

dati supplementari…”.

In sostanza, i benefici (e non i “bonifici” elargiti a questo od a quel viro-star da marciapiede

mediatico, i cui c.v. evidenziano i conflitti di interesse con le case farmaceutiche) devono superare

i rischi connessi e correlati al medicinale non ancora approvato.

Il tenore della norma, invero di discreta lunghezza, è vieppiù chiaro, man mano si procede nella

sua disamina. Infatti, il punto 5. specifica gli obblighi del titolare di un’autorizzazione

all’immissione in commercio condizionata, che dovrà necessariamente ed a pena della mancata

approvazione del farmaco “completare gli studi in corso o condurre a nuovi studi al fine di confermare che

il rapporto rischio/beneficio è favorevole…”.

Il foglietto illustrativo redatto dalle case farmaceutiche ed il riassunto delle caratteristiche del

prodotto dovranno obbligatoriamente rendere edotto chiunque del rilascio dell’autorizzazione

subordinata a condizione sospensiva e dulcis in fundo, l’autorizzazione così rilasciata avrà valida

massima di un anno, rinnovabile (fin tanto non verranno esperite tutte le fasi di studio, quindi nella

specie per Comirnaty fino all’anno 2024 e per Spikevax fino al 2023).

Sui punti che precedono e sui benefici dell’inoculazione di un farmaco impropriamente definito

vaccino -per una molteplice serie di motivi, che approfondiremo in altra occasione- occorrerebbe

stendere un pietoso velo: è dato empirico, noto alla stragrande maggioranza della popolazione

“mondiale” come Comirnaty e Spikevax, in dosi omologhe o etereloghe poco importa, non solo

non prevengano la malattia, ma neppure proteggano dalle forme più severe della medesima

COVID-19.

A tacere per ora, giacchè argomentazione complessa da approfondire più avanti, delle mancate

terapie domiciliari, va ribadito che, al netto dell’inefficacia del prodotto ai fini prefissati e desiderati

da case produttrici e governo nazionale, i benefici, risibilissimi e solo in minima parte

concretamente realizzabili, sono superati di gran lunga dai potenziali e purtroppo reali effetti

avversi: le così definite conseguenze nefaste e sistemiche, che il c.d. vaccino produce agli organi

vitali del soggetto, cui è stato inoculato. In particolare, risultano segnatamente interessati: il cuore

ed i vasi sanguigni, con produzione di peri-miocarditi, infarti del miocardio e trombosi di diversi

distretti, nonché il sistema nervoso. Mentre il probabile abbattimento delle difese immunitarie

sarebbe responsabile dei moltissimi casi di Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio) riscontrati nei

vaccinati (per inciso: avrete notato che da una manciata di mesi si assiste alla pubblicità -sui canali

televisivi di Stato- di un vaccino apposito contro il fuoco di Sant’antonio; recita un proverbio: “ a

pensar male si fa peccato ma a volte ci si piglia…”). La riduzione dell’immunità c.d. “innata” non può escludersi sia addirittura foriera della riaccensione di malattie tumorali, che precedentemente

erano tenute sotto controllo (c.d.“slatentizzazione”).

Giova ribadire, peraltro, come “gli studi in corso” (rectius, farmacovigilanza attiva), che la norma

anzi richiamata, al punto 5. impone ai fini del rilascio e della permanenza dell’autorizzazione

condizionata, non siano trasparenti, nè verificabili. Nessun ricercatore o scienziato, che ne abbia

fatto richiesta, è stato reso edotto degli esiti di detti doverosi approfondimenti empirici e scientifici

e, ciò nonostante, il prodotto c.d. vaccino è stato autorizzato e persino consigliato ai minori, dai 5

ai 18 anni ed alle donne gravide ed in fase di allattamento (per inciso, è sufficiente leggere le schede

tecniche dei “vaccini” SpikeVax e Comirnaty allegate anche alle circolari del Ministero della

Salute, per verificare come si sia proceduto senza dovuta prudenza a vaccinare le donne gravide

nonostante sia riportato che “i dati relativi all’uso del vaccino in donne in gravidanza sono limitati. Gli

studi sugli animali non indicano effetti dannosi…”: studi limitati e studi sugli animali! Occorre

aggiungere altro?!).

In sostanza e nella totale assenza di studi di genotossicità e cancerogenicità, si è indotta la

popolazione, in gran parte sana (e comunque sui fragili non vi era stata alcuna sperimentazione,

si badi bene, che potesse tener conto delle interazioni del cd. vaccino con altri farmaci in corso

d’assunzione né con altre comorbilità!) alla somministrazione di un farmaco, che potrebbe

addirittura interferire col genoma delle cellule riceventi, atteso che la parte genetica dei vaccini,

che inducono alla produzione di proteina Spike può trascriversi inversamente nel DNA umano,

fino a produrre effetti imprevedibili (cd. trascrittasi inversa che pure è stata dimostrata, da uno

studio svedese, sulle cellule epatiche https://comedonchisciotte.org/dimostrata-la-trascrittasiinversa-

cn-il-vaccino-pfizer-seri-interrogativi-sulla-genotossicita/ ed anche:

https://t.me/PaoloBellavite/3281

Gli enti autorizzati in via condizionata, per giunta, hanno inteso inopinatamente e con una

prosaica giustificazione (motivi “etici”) sottoporre ad inoculo del prodotto vaccinale pure il c.d.

“gruppo di controllo”, cui era stato somministrato in doppio cieco (quindi ad insaputa di

“inoculato” e medico vaccinatore) il “placebo”.

A questa stregua, purtroppo, non sussistono termini di confronto, atti a verificare e monitorare (il

c.d. “follow up”) l’insorgenza e l’incidenza di patologie d qualsivoglia tipo e grado (pure la covid-

19) e la loro intensità e virulenza nel gruppo dei vaccinati ed in quello dei “non realmente”

vaccinati.

A nulla sinora sono valsi i FOIA e le varie istanze di accesso a detti presunti studi -che avrebbero

dovuto essere condotti dai “titolari delle autorizzazioni condizionate”- presentati da volenterose

associazioni di categoria e da autorevoli Medici ed Avvocati, in prima linea, il cui unico fine è

quello di far emergere la verità in tutta la sua pienezza dirompente, foss’anche quella più cruda ed

agghiacciante, pur di rendere finalmente consapevole la popolazione tutta.

L’agenzia del farmaco europea (EMA) e la nostra AIFA hanno opposto un secco rifiuto

all’ostensione delle relazioni intermedie e degli PSUR (Periodic Safety Update Report) – Rapporto

Periodico di Aggiornamento sulla Sicurezza – che costituisce una valutazione periodica del

rapporto beneficio-rischio di un medicinale e fornisce un’analisi della sua sicurezza ed efficacia

durante il suo ciclo di vita.

Parrebbe che EMA abbia addirittura decretato, in modo alquanto specioso, che sia contrario

all’interesse pubblico e/o sia soggetto a segreto militare (secretazione) il dato periodico

sull’efficacia del prodotto che, come anzi esposto ed imposto dall’art. 14bis del regolamento (CE)

n. 726/2004, costituisce la condizione minima per la permanenza dell’autorizzazione

condizionata.

A chiusa -trattandosi di concetto di primaria importanza, ai fini della valutazione di benefici e

rischi dell’inoculazione del prodotto de quo- occorre sottolineare che le varianti, prodotte dai

vaccinati medesimi (Dott. Ricciardi docet all’uopo, ma pure il Prof. Bizzarri ha approfondito la

tematica), sono fortunatamente e gradualmente sempre meno virulente, rispetto all’originario

ceppo di Wuhan. Per contro, il rischio di contrarre patologie invalidanti, in correlazione alla

somministrazione del farmaco sperimentale, è di gran lunga superiore a quello di contrarre la

malattia covid-19, con effetti nefasti sulla propria salute.

E così, al netto del fatto che è ormai notorio che la covid avrebbe potuto essere curata a domicilio

con antinfiammatori, riducendo per ciò stesso l’ospedalizzazione del 90%, mentre –ahinoi- il

prodotto sperimentale viene ulteriormente consigliato persino ai minori, se non addirittura

reiteratamente imposto ai sanitari da quasi due anni.

L’auspicio è che si trovi un “giudice a Roma”, in alternativa all’omologo berlinese di brechtiana

memoria e che si dia finalmente il via al più grande processo per “crimini contro l’umanità”, dopo

Norimberga.

Ad maiora…

Per Associazione Arbitrium

Avv. Valeria Panetta