IL SENSO DELL’OPERATORE DEL DIRITTO PER IL DIRITTO (O PER IL ROVESCIO?)

Pronto Soccorso giuridico per la tutela dei diritti inviolabili

IL SENSO DELL’OPERATORE DEL DIRITTO PER IL DIRITTO (O PER IL ROVESCIO?)

Marzo 15, 2022 Blog 0

L SENSO DELL’OPERATORE DEL DIRITTO PER IL DIRITTO (O PER IL ROVESCIO?)Campeggia in ogni aula di Tribunale, che si rispetti la seguente, eloquente frase: “ LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI”, ma cosa si intenderà realmente con detta locuzione? 


Leggo quasi quotidianamente, da quando sono stati sdoganati i “lasciapassare” di colore verde (perchè green e non gray, considerando l’ammorbamento che provocano sul viso di tanti nostri concittadini).messaggi e post social di tanti, sedicenti operatori del diritto, che all’esclusivo ed evidente fine di conquistare i cuori​ dei cinici ed ossessivi dittatorelli romani e non, pure al malcelato scopo di rimpinguare magri portafogli, si sperticano a dileggiare tutti coloro, che riflettono ed esprimono legittimi dubbi sulla piega non propriamente democratica, che sta assumendo questa Repubblica (delle banane e dei kiwi, oramai).

Proprio oggi mi sono imbattuta nel post di un collega (?), che dopo aver denigrato ed etichettato con il solito astruso termine “no-vax” coloro, che manifestavano ed articolavano riflessioni opposte alla narrativa scientista, espressa da taluni virologi da marciapiede mediatico, argomentandole per tabulas, si augurava di poter assumere la difesa delle posizioni governative, presentando quale “biglietto da visita” l’evidente “appecorinamento” acritico alle posizioni del sistema (marcio!). 


A costui ed a tutti quegli avvocati, che quando entrano in un’aula di giustizia, per assumere la difesa del taluno e del talaltro, dopo aver vestito la toga, ammantano i loro discorsi dì falsa e prosaica retorica sull’eguaglianza di tutti di fronte alla Legge, rammento il giuramento, che hanno espresso e li esorto altresì a rileggere ed a ristudiare attentamente il Codice Deontologico Forense, senza tediarsi più di tanto… mi sto riferendo infatti all’art. 1 di detta regolamentazione disciplinare e segnatamente al comma 2.: 


“(…) 2. L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita (…)”. 


E già… l’avvocato VIGILA sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea…nonchè di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei Dirtti dell’Uomo. 

Ohibò!
 

L’avvocato deve vigilare su quanto combina il Legislatore e se la normativa, che promana da quello, sia rispettosa delle regole convenzionali espresse dalla EDU, dall’ONU, dal Trattato di Roma, dal Trattato di Nizza, dalla Convenzione di Oviedo.  Rammentiamo agli smemorati del diritto –c.d. avvocati, che dovrebbero conoscere ed aver interiorizzato la Costituzione e le Convenzioni per i Diritti dell’UOMO,​ come un prete conosce la Bibbia- quanto recitano – ex multis: 

l’art. 1 della Convenzione dell’ONU, in base al quale costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente “comporti distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza, l’origine etnica e che abbia lo scopo e l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni settore della vita pubblica”. Le restrizioni contenute nel lasciapassare verde rientrano letteralmente nelle esclusioni, che determinano gli effetti indicati come discriminatori nella definizione della Convenzione. 

Discriminare, infatti, significa violare il principio dell’uguale dignità delle opinioni o situazioni differenziate.

L’art. 2 della Costituzione, a mente del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità, nonché l’art. 3 della Costituzione che garantisce la pari dignità sociale dei cittadini e la loro eguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e​ sociali, imponendo alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L’art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE titolato “Non discriminazione” che prevede: “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, su sesso, razza colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale, Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità” – La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che all’art. 2 stabilisce: “ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene (…) e all’art. 7 stabilisce: “tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.

La Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e specificamente l’art. 14 che statuisce: “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

Il trattato sul funzionamento dell’UE, che all’art. 10 chiarisce: “nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.

Dulcis in fundo ed in virtù di quanto anzi esposto, il lasciapassare verde si trova in evidente in contrasto con la risoluzione n. 2361 del Consiglio d’Europa approvata il 27/01/2021, che al punto 7.3 vieta ogni forma di discriminazione per chi scelga di non vaccinarsi ed invita gli Stati ad assicurarsi che i cittadini siano informati in modo chiaro sulla non obbligatorietà del vaccino. 

Ed ora…. caro Collega, Amico, che mi stai leggendo, sei proprio certo che taluni operatori del diritto (compresi molti giudici) non esercitino al rovescio? E nelle loro mani la Giustizia è “uguale per tutti”? 

Ad maiora 


Valeria Panetta